Questo lavoro vuol essere una raccolta di appunti e contributi che visti cronologicamente ci può aiutare a riflettere su quanto ci sia un chiaro e pericoloso tentativo di involuzione nelle scelte istituzionali e governative del nostro paese.
Possiamo ascoltare queste considerazioni anche nella puntata di TRANSfemmINonda del 7 febbraio 2026
Cominciamo con queste riflessioni di Babs Mazzotti pubblicato l’8 febbraio 2026 dall’Osservatorio di NUDM.
“Quello che stiamo osservando oggi non è una semplice “somma” di casi di violenza sessuale, né una nuova emergenza morale. È qualcosa di più profondo e più inquietante: la piena visibilità politica della cultura dello stupro come tecnica di potere, esercitata senza più vergogna, senza più bisogno di nascondimento, da uomini che occupano posizioni centrali nei rapporti di dominio globali e i file Epstein ne sono una prova lampante e terrificante.
Per “cultura” dello stupro non intendiamo una predisposizione individuale o una devianza psicologica, come si vorrebbe definire, ma un sistema di norme, pratiche, silenzi e impunità che rende la violenza sessuale uno strumento legittimo di controllo, di punizione, di annientamento simbolico e materiale. Uno strumento che non riguarda il desiderio, ma la gerarchia. Non il sesso, ma il potere.
Se guardiamo insieme Palestina, Iran e Libia, questo diventa evidente. Nei territori palestinesi occupati, nelle carceri israeliane dove migliaia di persone palestinesi sono illegalmente detenute e nelle aggressioni dei coloni in Cisgiordania come nelle pratiche dell’IDF, l’esercito israeliano, la violenza sessuale emerge come parte di un apparato repressivo che non mira solo a contenere, ma a spezzare la resistenza: il corpo come luogo di colonizzazione. In Iran, le violenze sessuali nelle carceri contro donne, ragazze, uomini e minorenni coinvolti nelle proteste non sono “eccessi”: sono una pedagogia del terrore, un messaggio politico inciso sui corpi. In Libia, nei centri di detenzione per persone migranti, lo stupro è parte di un’economia della cattura: serve a disciplinare, a disumanizzare, a rendere i corpi definitivamente disponibili. Colonialismo, imperialismo e militarismo condividono questa grammatica: il corpo dell’altro come territorio conquistabile. Colpire la pancia delle donne incinte per fermare la riproduzione, le gambe di chi protesta per bloccare la loro possibilità di muoversi, sfregiare il viso per colpire l’identità di una persona. La violenza sessuale non è un effetto collaterale della guerra, è uno dei suoi linguaggi.
Ma c’è un secondo livello, che riguarda ciò che accade nei cosiddetti “centri” del potere globale. Trump non è un incidente della storia. Le connessioni con Epstein, le condanne civili per violenza sessuale, la sua ostentata misoginia non sono state un ostacolo alla sua carriera politica. Al contrario, sono state assorbite, normalizzate, persino rilanciate come prova di forza. Lo stesso vale per una serie di uomini potenti del mondo economico e tecnologico: dirigenti, fondatori, imprenditori del Big Tech accusati di molestie, coercizione, abusi, che continuano a occupare posizioni di prestigio, a dettare l’agenda del futuro, a parlare di innovazione mentre i loro comportamenti incarnano una forma arcaica e brutale di dominio patriarcale. Qui accade qualcosa di nuovo: la violenza sessuale non viene più negata, ma sdoganata. Diventa parte del personaggio pubblico. La vergogna non è più un deterrente per chi detiene potere. E tuttavia, nello stesso tempo, sta accadendo un’altra trasformazione fondamentale. Stanno emergendo sempre più denunce da parte di uomini, di ragazzi, di minori maschi. Lo vediamo nei contesti di guerra, nelle carceri, nelle traversate migratorie, ma anche in ambiti civili. Questo non significa che “ora tocca anche agli uomini” in modo simmetrico. Significa che la cultura dello stupro è finalmente riconoscibile per ciò che è: una tecnologia di dominio che colpisce tutti i corpi vulnerabilizzati, non solo quelli femminili.
E questo cambia profondamente il terreno della lotta. Perché se per decenni – giustamente – il femminismo ha dovuto nominare la violenza maschile contro le donne, oggi non siamo costrettə a tornare a un essenzialismo che riduce tutto a “uomini contro donne”. Possiamo fare un passo in più. Possiamo dire che il patriarcato ferisce le donne in modo sistemico, specifico e maggioritario nel nostro paese, ma che la sua violenza distrugge anche uomini, ragazzi, persone queer, persone razzializzate perché anche questi corpi sono visti come strumenti di sottomissione e anche questi corpi vanno puniti in quanto mettono in discussione le norme della riproduzione del sistema stesso. In questo senso, la denuncia di uomini non è una minaccia al femminismo: è la conferma della sua analisi più radicale. È il segno che la vergogna sta lentamente cambiando lato. Un tempo, per un uomo, denunciare uno stupro era quasi impossibile. Oggi, anche questo silenzio inizia a rompersi. Ed è qui che si apre una possibilità politica nuova: alleanze più larghe, non difensive, non competitive, capaci di tenere insieme antiviolenza, anticolonialismo, antimilitarismo e critica dell’imperialismo. Alleanze che praticano intersezionalità
Questa stessa logica attraversa anche la scuola. Gli attacchi alle studentesse, come le cosiddette “liste dello stupro”, non sono episodi marginali né “ragazzate”, ma esercizi di potere che riproducono la cultura dello stupro nei luoghi della formazione. Si sviluppano in un contesto segnato dal rifiuto sistematico dell’educazione sessuale, affettiva e di genere: un vuoto che non protegge, ma espone, lasciando ragazze e ragazzi senza strumenti per nominare, imparare e praticare il consenso, il limite, la responsabilità nelle loro relazioni.
Di fronte a questo, la posizione non può essere neutra: stare a fianco delle studentesse che subiscono questi attacchi è una scelta politica, significa rompere il silenzio, sottrarre quei corpi all’isolamento e riconoscere che ciò che accade nelle scuole fa parte della stessa struttura di dominio che vediamo agire su scala globale. In questo quadro, il dibattito italiano sul ddl che modifica la disciplina dello stupro non è affatto marginale. Rimettere in discussione il consenso, indebolendo persino il principio introdotto nel 1996 – il riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona – significa muoversi nella direzione opposta rispetto a ciò che il mondo ci sta mostrando. Significa riaprire spazi di colpevolizzazione delle vittime proprio mentre emerge con chiarezza che la violenza sessuale è un dispositivo strutturale del potere. Non stiamo parlando di una battaglia identitaria. Stiamo parlando di democrazia, di libertà, di autodeterminazione dei corpi Come ci ha insegnato bell hooks, il femminismo non è un recinto: è una pratica di liberazione per i corpi tutti. E oggi, se vogliamo essere all’altezza del tempo che viviamo, dobbiamo avere il coraggio di dirlo fino in fondo.”
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Franca Viola: il No al matrimonio riparatore che ha cambiato la storia del nostro paese, articolo di Barbara Scaramucci (dicembre 2025) su articolo 21
Nel 1965 l’Italia è in pieno boom economico, l’anno precedente la lira ha vinto un oscar per la moneta, l’occupazione cresce, le famiglie possono comprare la prima automobile (eh si, la Fiat 600 soprattutto), e si va in villeggiatura. L’autostrada del sole ha appena compiuto un anno, nelle case la lavatrice si aggiunge al frigorifero e al televisore, la scuola è obbligatoria fino alla terza media, in Rai c’è Alberto Manzi che fa uscire l’Italia dall’analfabetismo. In realtà c’erano due Italie: quella de nord e quella del sud. Dalle regioni meridionali salivano migliaia di persone verso Torino, Milano, il Veneto, la Liguria, l’Emilia per diventare soprattutto operai nelle grandi industrie che producevano tutto, auto, vestiti, elettrodomestici, oggetti, dischi, mobili, e anche case…e tanti sogni. Chi era giovane o giovanissimo in quegli anni non era minimamente sfiorato dal dubbio che il suo futuro potesse non essere sempre migliore, sempre più positivo.
Al sud era diverso. La questione meridionale accompagna la storia del nostro paese, ma quella emigrazione verso il benessere faceva sperare che fosse la volta buona per cambiare le cose. Sappiamo che non è stato così, tuttavia, proprio alla fine del 1965 accadde qualcosa che avrebbe profondamente cambiato la società italiana. Alcamo era un piccolo paese in provincia di Trapani, oggi famoso per il suo vino e già nel ’85 terra di vigneti e ovviamente come unica risorsa l’agricoltura. Il 26 dicembre un giovane di famiglia mafiosa, Filippo Melodia, rientrato al paese dall’estero, fa irruzione con altri 11 ragazzi, nella casa della sua ex fidanzata, di 17 anni, che non intende portare avanti il rapporto, e la rapisce sotto gli occhi della mamma e del fratellino più piccolo che invano cercano di opporsi.
Quella ragazza ha un nome che segnerà la nostra storia: Franca Viola.
Spero che le persone di giovani di oggi si informino su questa donna, guardino le foto di allora, le riprese della Rai del tempo, comprendano la forza che ha trovato questa donna quando, liberata dai carabinieri in un casolare dove era stata violentata per giorni, ebbe il coraggio di rifiutare il “matrimonio riparatore”, quello che era previsto dalle usanze ed anche dalle leggi dell’epoca.
Secondo la morale del tempo una ragazza segnata da una simile vicenda avrebbe dovuto necessariamente sposare il suo rapitore, salvando l’onore, e la legge italiana ammetteva la possibilità di estinguere il reato di violenza carnale, anche ai danni di minorenne, con il matrimonio riparatore, ma Franca Viola rifiutò. Alcamo, la sua città, si schierò compatta con i Melodia. Bersagliata di lettere anonime, la famiglia Viola fu messa sotto protezione, e padre e figlia scortati per recarsi alle udienze del processo. Ma allora i giornali, almeno alcuni, si schierarono con la ragazza e il suo diritto di dire di no. Filippo Melodia, di cui furono accertate varie attività mafiose, fu poi condannato a 11 anni. (…)
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Seppure Franca Viola apre una breccia importante nello scardinamento delle norme esistenti passò ancora del tempo fino all’approvazione, solo nel 1981, della cancellazione dell’art 544, il matrimonio riparatore che estingueva il reato di violenza carnale se l’autore sposava la vittima…
- Nel 1970: si approva la legge n. 898 sul divorzio (1 Dicembre del 1970) confermata dal referendum del 12,13 maggio del 1974 con il 59,3% dei NO e il 40,7% dei Sì.
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Nel 1975 Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, invitate a partecipare ad una festa furono sequestrate e torturate da Giovanni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira – tre giovani della Roma “bene”, e appartenenti agli ambienti neofascisti, il massacro del Circeo, atrocità che determinarono la morte di Rosaria e conseguenze tremende per Donatella che fu difesa in tribunale da una meravigliosa Tina Lagostena Bassi.
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1975: Legge 151, 19 Maggio 1975 “Riforma del diritto di famiglia” con cui viene riconosciuta la parità giuridica dei coniugi. La patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori, in particolare nella tutela dei figli. Da patria potestà a potestà genitoriale. Nessun coniuge prende il cognome dell’altro coniuge e si elimina quell’in ma non l’obbligo di aggiungere il cognome del marito al proprio anche in caso di separazione nella presentazione per esempio di liste elettorali.
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Nel 1978 ebbe luogo il secondo processo per stupro, che divenne un documentario passato in RAI col titolo “Processo per stupro”. L’intento della regista Loredana Dordi era quello di documentare come durante i processi la persona sopravvivente la violenza si trasformasse in “imputata”. Una giovane di 18 anni aveva denunciato un gruppo di quattro uomini ma conosceva uno degli imputati e non presentava segni di percosse o maltrattamenti.
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1978: La legge 194, 22 maggio che disciplina in Italia l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) confermata dal referendum del 17-18 maggio 1981 con oltre il 68% di voti contrari all’abrogazione
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1981: E finalmente il 5 Agosto 1981 la legge 442 che abolisce la facoltà di cancellare una violenza sessuale tramite un successivo “matrimonio riparatore”. Scompare dal nostro codice il “delitto d’onore” che permetteva ai mariti di godere di sensibili sconti di pena nel caso in cui avessero ucciso la propria moglie per infedeltà.
Ma solo il 15 Febbraio 1996, dopo un tormentatissimo dibattito politico e sociale, la violenza sessuale contro le diventa un “reato contro la persona e contro la libertà individuale” e non più “contro la morale”. Le norme fino a questo momento si rifacevano al codice Rocco, risalente al periodo fascista e la collocava fra i delitti contro “la moralità pubblica e il buon costume” ora diviene . Si opera un cambiamento di prospettiva nella cultura giuridica dominante.
Situazione normativa attuale:
L’articolo 609-bis del codice penale italiano, disciplina il reato di violenza sessuale introdotto dalla Legge n 66 del 15 febbraio 1996. Il reato nasce sulle ceneri della contestuale abrogazione dei previgenti delitti di violenza carnale (art. 519) ed atti di libidine violenti (art. 521), nonché di congiunzione carnale commessa con abuso delle qualità di pubblico ufficiale (art. 520)
Attualmente la norma in vigore (609 bis) prevede:
“Chiunque, con violenza (1) o minaccia (2) costringe a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni e nei casi di minore entità diminuita in misura non eccedente i due terzi
Alla stessa pena soggiace anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
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Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima
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Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”
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Concetto ampio, comprensivo anche della violenza diretta alle cose o a soggetti diversi diversi dalla vittima e che può consistere sia nell’uso dell’energia fisica da cui derivi una coazione personale sia nell’uso di un qualunque altro mezzo capace di coartare la libertà morale della vittima, come ad esempio l’ipnotizzazione o la somministrazione di sostanze stupefacenti
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Atteggiamento intimidatorio riguardante la sfera morale della vittima di cui risulta compromessa la capacità di autodeterminarsi e consistente nella prospettazione implicita o esplicita di un male ingiusto e futuro o mediante abuso di autorità
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La “Convenzione di Istanbul” – adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011, è entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.
L’Italia ha ratificato la convenzione con la legge 27 giugno 2013, n. 77 . Nella convenzione all’articolo 36 fa esplicito riferimento al consenso. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. Si parla di “atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso, costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali, atti commessi contro l’ex o l’attuale coniuge o partner.
Negli ultimi anni decine di paesi europei hanno modificato le proprie definizioni di “violenza sessuale” nei rispettivi codici penali, in gran parte dell’Europa occidentale: l’idea ormai condivisa è che una concezione basata esclusivamente su violenza fisica e coercizione non sia rappresentativa dei vari tipi di aggressioni che si possono subire.
In Europa il paese che più ha aderito a un modello consensualistico è il Regno Unito con il Sexual Offences Act del 2003. Il Sexual Offences Act, alla sezione 74 intitolata “Consenso”, dà poi una definizione esplicita di “consenso sessuale” basandola su queste caratteristiche: «Agli scopi della presente normativa, una persona consente se aderisce per scelta, e se dispone della libertà e della capacità per compiere tale scelta». Nel testo (sezione 74) c’è una parte dedicata al “consenso condizionato”, cioè al consenso a un attività sessuale a certe condizioni che invece sono state violate. Il principio più corretto su cui costruire una legge non dovrebbe essere, dunque, quello del “No significa no”, ma quello del “Sì significa sì”.
Un buon riferimento è la legge approvata in California nel 2014 e soprannominata appunto “Yes Means Yes”: parte dal principio che un rapporto sessuale vada accettato e non che da quel rapporto una persona debba dissentire o si debba difendere.
Insomma “Sì è sì ma è reversibile” piuttosto che “no è no”.
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Giulia Siviero scrive in un articolo su Post nel 2017
“L’idea di consenso teoricamente è molto semplice da capire. Vorremmo fare all’altra persona una tazza di tè. Se dice di sì, allora sappiamo che vuole una tazza di tè. Quando arriva il tè, o mentre lo beve, quella persona potrebbe accorgersi che quello che sta bevendo non è tè: oppure potrebbe semplicemente cambiare idea e decidere di non berlo più: e in quel caso non dovrebbe essere costretta a proseguire. Potrebbe succedere poi che quella persona è incosciente, e quindi non potrebbe rispondere alla domanda “vuoi del tè?”: e anche in quel caso non dovrebbe essere costretta a farlo. Oppure, quella persona potrebbe essere stata cosciente quando le era stato chiesto se voleva del tè, lo voleva e ha detto di sì, ma mentre il bollitore era sul fuoco ha perso i sensi. Allora si dovrebbe mettere da parte per un momento il proprio tè, assicurarsi che l’altra persona non sia in pericolo e non farle bere il nostro tè pensando che in fondo è solo del tè, e da sveglia aveva detto sì. Se poi quella persona accetta il tè, inizia a berlo e in quel momento perde i sensi, non glielo si deve versare giù per la gola pensando, di nuovo, che è solo del tè. Fin qui è tutto abbastanza semplice, ma il concetto di “consenso” legato al sesso sembra diventare confuso quando ci si allontana da quella che comunemente viene considerata una “reale violenza sessuale”, e quindi dal té fatto bere a una persona contro la sua volontà: per esempio quando l’altra persona non è incosciente ma nemmeno completamente lucida (magari perché ha volontariamente bevuto dell’alcol), quando la situazione riguarda degli adulti che si conoscono, quando non c’è penetrazione e quando si tratta il consenso come fosse una sineddoche: cioè quando un consenso limitato a determinate condizioni viene inteso come un consenso per il tutto e a qualsiasi condizione.
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Al di là di cosa è scritto nel codice penale da decenni ormai la giurisprudenza italiana interpreta già il reato di violenza sessuale sulla base del consenso esplicito: i tribunali, in altre parole, hanno progressivamente e autonomamente dato sempre più rilevanza al consenso, o quantomeno alla sua assenza, e lo hanno fatto anche se non c’era una norma scritta (*)
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Il 5 Aprile 2001 viene approvata la Legge 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” che prevede l’allontanamento del familiare violento per via civile o penale ed eventualmente il divieto d’avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Vengono previste misure di protezione sociale per la persona abusata. Si ribalta quindi il principio e il concetto che ispira la legge: non è più la persona che vive la violenza a doversi allontanare ma chi la agisce.
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Nel 2009: Lo stalking viene a far parte del nostro ordinamento con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in legge 23 Aprile 2009, n.38), che ha introdotto all’art. 612 bis c.p. il reato di “atti persecutori”. Stalking, termine di origine anglosassone to stalk, (letteralmente “fare la posta”), fa riferimento a condotte persecutorie e comportamenti di interferenza che il molestatore assillante agisce nei confronti di un’altra persona (ad esempio appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, pedinamenti, telefonate, inviti e regali indesiderati, atti vandalici, scritte sui muri, etc.) in modo persistente e ossessivo. Le norma è volta a tutelare le vittime di tutti quegli atti persecutori che, appunto, per la loro caratteristica di ripetitività e perduranza nel tempo, provocano nelle persone colpite stati di ansia e paura per la propria incolumità e sono costrette ad alterare significativamente le proprie abitudini di vita. Con buona pace di Maria Filippi che nel suo programma C’è Posta per Te normalizza le relazioni disfunzionali e giustifica lo stalking come è successo nella puntata di gennaio 2026.
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2012: si modifica la legge sui maltrattamenti in famiglia allargando il campo a tutte le persone conviventi o comunque legate da rapporti di parentela (art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172)
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2019: L’attuale pena prevista dalla norma, reclusione da 6 a 12 anni, è stata aumentata dalla L. 19.7.2019 n. 69, codice rosso, governo Conti (lega + M5S) che ha aggiunto anche al 609 bis
“Alla stessa pena soggiace anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
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Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima;
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Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.”
Si inserisce il braccialetto elettronico e la possibilità dei percorsi psicologici di recupero in carcere per chi è stato condannato per violenza.
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2023: La legge 122 del 2023 rende più stringente l’obbligo del pubblico ministero di ascoltare la persona che denuncia entro tre giorni.
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2025: Ampliare e rendere più adeguata la definizione del reato di violenza sessuale era anche l’obiettivo che col disegno di legge in discussione aveva optato per il modello del consenso, quella prima versione del testo che era stata approvata con un accordo tra “il presidente” del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein (19 novembre 2025 e coincidenza non casuale a ridosso del 25 novembre, giornata internazionale della violenza patriarcale)
« Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi ».
Dopo l’approvazione unanime quindi alla Camera di un testo che introduceva la nozione di “consenso libero e attuale”, il provvedimento è passato all’esame della Commissione Giustizia del Senato.
Il 27 gennaio 2026 è stato adottato un nuovo testo base in Commissione Giustizia. A differenza della versione della Camera, questo nuovo testo (emendamento Bongiorno) non include esplicitamente le parole “consenso libero e attuale” e Il 3 febbraio 2026 è iniziato l’esame congiunto dei disegni di legge (DDL 1715 e altri) in sede referente.
Questo il testo:
Art. 609-bis– (Violenza sessuale)
Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità.
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Spariscono le parole consenso libero e attuale, sostituito dal dovere di dissentire e che questo possa essere dimostrato “La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”= dissenso)
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Il ddl Bongiorno non include più (come nel codice penale attuale) l’atto sessuale compiuto traendo in inganno la persona: «Sembra una cosa un po’ romanzesca e non realistica- ha scritto il penalista Gatta – ma ci sono numerose sentenze e casi di uomini che si sono finti medici, o agenti del cinema o della moda o altri tipi di persone che offrivano lavori, per avvicinare donne su cui hanno compiuto violenze»
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Quindi invece che adattare le nostre norme (cosa che eravamo tenutx a fare dal 2013 – data della ratifica della convenzione di Instanbul) si elimina la parola consenso che viene in quella convenzione definito come ‘libero accordo espresso con parole, azioni o in altro modo’ specificando che ‘l’assenza di violenza fisica non può essere interpretata come consenso’.
Riflessioni:
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Viene insomma sostituito il concetto di “consenso” con quello di “dissenso”. Nel primo caso per dimostrare che non c’è stata una violenza sessuale su una persona bisogna accertare che quella persona abbia espresso un “sì” (consenso), nel secondo caso la persona che sostiene di aver subìto una violenza dovrebbe dimostrare di aver fatto capire in maniera sufficientemente chiara il suo “no”.
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Tatiana Montella, avvocata: “La lotta per il consenso non è solo una battaglia legislativa: è una lotta per l’autodeterminazione sessuale ed esistenziale. Il 27 gennaio 2026, mentre fuori dalle aule parlamentari migliaia di donne e soggettività Lgbtq+ manifestavano con striscioni che recitavano «solo sì è sì», dentro il Senato si consumava un atto simbolico di grande portata: la cancellazione del consenso come fondamento del diritto sessuale. Con l’approvazione dell’emendamento Bongiorno — che stravolge il testo unanime già approvato alla Camera — la Commissione Giustizia del Senato ha scelto infatti di abbandonare il modello del consenso esplicito, già consolidato nella giurisprudenza italiana e richiesto dalla Convenzione di Istanbul (la Convenzione europea sulla lotta alla violenza contro le donne), per tornare a un impianto basato sul dissenso manifestato. Non si tratta ancora di legge definitiva, ma di una scelta politica che espone l’Italia a una violazione del diritto internazionale e a una regressione culturale senza precedenti negli ultimi vent’anni. Non è un tecnicismo. È una scelta di potere. Perché decidere cosa conta come violenza sessuale significa decidere chi ha diritto al proprio corpo, chi può dire di no, e soprattutto: chi viene creduta o creduto. Il dispositivo patriarcale dietro la parola «dissenso». Il posizionamento specifico da cui parte la mia riflessione non è la richiesta di più carcere o più punizione. Non perché esista una negazione della gravità della violenza sessuale, ma perché dopo anni di lavoro sul tema sappiamo che il sistema penale non libera dalla violenza: seleziona, punisce, umilia. Spesso, proprio chi denuncia la violenza finisce per subire una seconda violenza: quella del processo, delle domande insidiose, dello sguardo sospetto, della vittimizzazione secondaria e soprattutto del veder mettere sotto giudizio le proprie scelte di autodeterminazione. I numeri del rapporto Eures del 2024 sono impietosi: solo il 7% delle denunce per stupro sfocia in condanna; il 60% viene ritirato durante l’istruttoria, non per mancanza di «coraggio», ma per l’umiliazione strutturale del percorso giudiziario. Il tentativo qui è fare qualcosa di diverso: smascherare il dispositivo patriarcale che si nasconde dietro la parola «dissenso». Ribadire con fermezza la necessità di rimettere al centro il consenso è un passaggio e una battaglia fondamentale, per proporre un’idea di giustizia femminista: che si ponga seriamente il tema che la giustizia penale non sia l’unica strada percorribile e che ponga l’accento su forme di giustizia trasformativa e comunitaria consapevoli della tensione che attraversa il femminismo abolizionista: oggi, in assenza di infrastrutture di cura, il tribunale rimane l’unica risorsa per molte persone offese; subito dobbiamo però costruire un mondo in cui questa non sia più l’unica opzione.
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Riportiamo dal blog di Lucha Y siesta “In commissione Giustizia al Senato ieri la maggioranza, capitanata da Bongiorno, ha presentato una proposta di riformulazione dell’articolo 609 bis relativo al reato di violenza sessuale. La destra di governo ci proietta un secolo indietro cancellando dal testo di legge il concetto di consenso e sostituendolo con “dissenso”; in questo modo si carica ulteriormente chi ha subito una violenza dell’onere di provare di aver saputo esprimere in maniera sufficientemente chiara il proprio dissenso. Ci chiediamo come sia possibile, dopo secoli di lotte e di conquiste, che chi ha subito violenza, ancora oggi, debba anche sopportare di dover dimostrare perché non ha reagito o perché non ha detto un no abbastanza forte. Basta. Siamo stanchɜ e furiosɜ e lo ribadiamo, il consenso a un rapporto sessuale c’è o non c’è, e non è certo da valutare in base al contesto o alla situazione! Così facendo si legittimano gli stupratori, ma del resto nelle famiglie della destra di governo ci sono ben noti stupratori assolti. Inoltre, la riformulazione proposta da Bongiorno pone l’accento su “situazione” e “contesto”, spalancando le porte dei Tribunali a ogni sorta di vittimizzazione secondaria – stato di ebbrezza, assunzione di droga, abbigliamento, tempi della denuncia – all’interno dei processi, perché, in fondo con questo testo la destra di governo afferma chiaramente che chi viene stupratə o abusatə “se l’è andatə a cercare!”.
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Cosa vuol dire parlare di vittimizzazione secondaria? Il fatto che durante un processo si venga ascoltat sulla base di pregiudizi e stereotipi sessisti che minano a priori la credibilità di chi denuncia. Più nello specifico: il disegno di legge in discussione prevede che la volontà contraria all’atto sessuale debba essere dimostrata e valutata rispetto al contesto e alla situazione. Si indagherà quindi sulla condotta, la moralità, le abitudini e la storia personale di chi ha subito violenza: l’idea è che si metta sotto esame la vittima, e che a lei spetti dimostrare qualcosa, anziché alla persona imputata.
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Il consenso come pratica di relazione parte da una situazione paritaria in cui due o più parti concordano su qualcosa da fare insieme, decidono collettivamente. La pratica del consenso infatti esiste come concetto anche da un punto di vista di pratica politica di presa di decisioni e si fonda sull’eliminazione di situazioni di disuguaglianza. Situazioni che sono valide in assoluto perché si fondano sull’eliminazione delle disparità di potere che possono essere generate da differenze di classe, di cultura, di cultura di provenienza, di abilismo e da molti altri fattori.Nel caso della relazione sessuale e/o affettiva si tratta di persone che decidono consensualmente di avere un rapporto sessuale. Non c’è potere non c’è sottomissione. Se si rompe questo patto di autodeterminazione e di libertà di ogni persona coinvolta diventa violenza e si ricade in quella cultura patriarcale fatta di gerarchie e sottomissioni, di ruoli stereotipati in cui “è il maschio che chiede” e la “femmina non deve concedersi, però poi si, però poi forse, però deve sedurre”, “devi essere mia”, “ti voglio”, che hanno caratterizzato la formazione sentimentale sussurata di madre in figlia nelle passate generazioni. La stessa mentalità per cui te ne scopi 10 e sei figo, hai 10 incontri sessuali e sei “puttana” Mari
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Una persona ha fatto un esempio semplicissimo per dimostrare l’assurdità del cambio facendo il parallelo con un altro reato, quello di un furto in casa in cui io persona dovrei dimostrare di aver rifiutato l’ingresso
É difficile vedere la necessità di introdurre ulteriori tutele sul diritto di difesa della persona imputata come dimostrano le numerose archiviazioni e assoluzioni nei processi per violenza. Qualche esempio???
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Il 15 febbraio 2017 il Tribunale di Torino ha assolto Massimo Raccuia, ex commissario della Croce Rossa, accusato di molestie e stupro da una dipendente interinale della Cri. Nel procedimento, avviato nel 2011, il pm Marco Sanini ha chiesto 10 anni per l’imputato, credendo alle parole della donna. La donna invece è passata da parte lesa a imputata per calunnia, poiché il suo racconto è stato giudicato inverosimile e il fatto non sussiste. La giudice per sostenere la sua tesi sentenzia che dire Basta non Basta e prosegue affermando che il racconto della donna è inverosimile poiché non è accompagnato da condotte tipiche riscontrabili durante uno stupro.
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2019: assolti in appello due giovani condannati in primo grado a cinque e tre anni per violenza sessuale con una sentenza firmata da tre giudici “donne” perché la ragazza denunciante viene ritenuta dai giudici troppo mascolina, poco avvenente e quindi poco credibile. Nella motivazione della sentenza si legge “la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo “Vikingo” con allusione a una personalità tutt’altro che femminile quanto piuttosto mascolina”. Poi la chiosa: “Come la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare”.
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Aprile 2025: assolti in appello due imputati. Nella sentenza si legge “ubriaca ma consenziente”
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Ottobre 2025: è stata archiviata per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e il suo amico Gilardoni l’accusa di violenza sessuale. Nonostante non vi fosse motivo per dubitare della credibilità della denunciante e il comportamento dei due ragazzi è stato definito «censurabile, superficiale e volgare» ma la gip Rossana Mongiardo non ha ritenuto sussistessero estremi di rilevanza penale.Accusati anche di aver filmato e diffuso il rapporto sessuale avuto nella notte tra il 18 e il 19 maggio del 2023 la giudice di Milano Maria Beatrice Parati ha ritenuta congrua l’offerta di 25mila euro a titolo di risarcimento riconoscendo con questa somma il reato di “revenge porn” (definizione questa da mettere in discussione visto che non è in alcun modo definibile come vendetta pornografica ma come esaltazione delle nefandezze del proprio comportamento) La somma è stata rifiutata dalla ragazza che si è dichiarata contenta del fatto che l’aver stabilito un risarcimento ha comunque riconosciuto il reato anche se questo riconoscimento è poi stato estinto con l’offerta di denaro.
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Ottobre 2025: “Non è stupro, lei sapeva cosa rischiava.” È questa la motivazione con cui il tribunale di Macerata ha assolto un uomo accusato di violenza sessuale.

